Settore alberghiero: vademecum per albergatori e dipendenti nella fase 2

settore alberghiero

PREMESSA

Con il Dpcm del 26 Aprile 2020 si sono introdotte a partire dal 4 Maggio diverse novità e chiarimenti anche per il settore alberghiero. Il decreto ha sancito fino al 17 Maggio 2020 la possibilità di spostamento all’interno del territorio nazionale solo per comprovate esigenze lavorative o di salute, aggiungendo tra le necessità consentite gli spostamenti effettuati per incontrare i congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento e di distanziamento adottando i dispositivi che garantiscono la protezione delle vie respiratorie. E’ obbligatorio inoltre, l’uso della mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (fonte: articolo 1, comma 1, lettera a, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020). Passiamo ad analizzare nello specifico cosa comporta questo nuovo decreto per il settore alberghiero.

VADEMECUM PER GLI ALBERGATORI

Il settore alberghiero è chiamato a mettere in campo tutte quelle azioni volte a evitare la propagazione del contagio e ad adottare tutte quelle misure igienico sanitarie volte a fronteggiare l’emergenza. Federalberghi pertanto, ha predisposto un volantino in lingua italiana e inglese, che porta a conoscenza tutti gli operatori del comparto delle misure di prevenzione igienico sanitaria previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Il volantino è stato allegato al Protocollo nazionale “Accoglienza Sicura”, realizzato dalla Task Force che Federalberghi ha messo in piedi per prevenire la diffusione del contagio nelle strutture turistico ricettive (fonte: Federalberghi, circolari n. 184 e 186 del 2020).

COMPETENZA DEGLI ALBERGATORI: un accordo tra le parti sociali inoltre, ha fissato delle linee guida che trattano diversi aspetti come: la modalità d’ingresso, i controlli, la pulizia e la sanificazione, i dispositivi di protezione individuale (fonte: Federalberghi, circolare n.82 del 2020; Protocollo 14 marzo 2020).

NON DI COMPETENZA DEGLI ALBERGATORI: non compete alla struttura turistico ricettiva raccogliere informazioni dell’ospite sugli ultimi spostamenti compiuti da quest’ultimo, sulla presenza di sintomi influenzali o su altre vicissitudini legate alla sfera privata del cliente (fonte: parere del Garante Privacy – doc- web 9282117 del 2 marzo 2020). In relazione ai periodi di chiusura, gli albergatori non dovranno effettuare alcuna registrazione sul Registratore Telematico. Sarà quest’ultimo che nel momento della prima trasmissione dei corrispettivi durante la giornata di apertura, comunicherà le giornate di chiusura (fonte: guida dell’agenzia delle entrate “Scontrino elettronico” ottobre 2019).

 

VADEMECUM PER I DIPENDENTI

Lo scoppio dell’epidemia ha causato notevoli disagi a tutto il mondo ricettivo e moltissime aziende sono state costrette a ridurre l’orario di lavoro dei propri dipendenti o a richiedere i sussidi statali. Andiamo a vedere nel dettaglio le varie iniziative intraprese.

PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI E RICORSO AD AMMORTIZZATORI SOCIALI: per le imprese turistico-ricettive i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL sono sospesi fino al 30 aprile 2020 (fonte: Federalberghi, circolari n.4 e n. 79 del 2020; INPS circolare n.37 del 2020). Le imprese alberghiere con più di cinque dipendenti inoltre, hanno diritto di accedere al Fondo di integrazione salariale per il sostegno al reddito dei dipendenti che sono stati sospesi a causa del calo delle attività dovute al diffondersi dell’epidemia.

PERIODI DI FERIE O PERMESSI: i provvedimenti del Governo raccomandano ai datori di lavoro di far usufruire ai dipendenti dei periodi di congedo ordinario e ferie (fonte: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020).

SMARTWORKING: è stata prolungata fino al 31 luglio 2020 la possibilità per ogni tipologia di lavoro subordinato di ricorrere allo smartworking anche in assenza di accordi individuali previsti dalla legge (fonte: Federalberghi, circolare n. 47 del 2020).

 

Il mancato rispetto delle disposizioni di contenimento contenute nei decreti del Presidente del Consiglio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3000€. Gli albergatori inoltre, rischiano la chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Se la violazione è reiterata la sanzione viene raddoppiata. Le persone soggette a quarantena perchè risultate positive al virus hanno il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora, la violazione intenzionale dello stesso è punita ai sensi del codice penale con la reclusione da uno a cinque anni (fonte: decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, articolo 4).

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